Il Programma Regionale per la fauna

Allo stato di fatto, la normativa lombarda più rilevante per quanto attiene la conservazione e la gestione degli invertebrati è stata approvata con la delibera di giunta regionale 20 aprile 2001 n.VII/4345, avente per oggetto “Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica nelle Aree Protette e del Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della regione Lombardia”.

 

Nell’ambito del Programma è stato redatto un elenco di 19 specie prioritarie di invertebrati ritenuto preliminare, nelle more dell’acquisizione di più circostanziate informazioni, nel quale sono state inserite solo le specie segnalate o rinvenibili in Lombardia e già caratterizzate da uno status particolare, riconosciuto a livello internazionale; più precisamente, si tratta:

  1. delle specie che compaiono nelle liste rosse della IUCN;

  2. delle specie  menzionate negli allegati della direttiva "habitat" (92/43/CEE);

  3. delle specie esplicitamente individuate nella legge regionale n.33 del 1977.

 

Questi documenti tuttavia non menzionano specie di Ragni presenti in Lombardia, con la sola eccezione di Dolomedes plantarius, che compare con lo status “Vulnerabile” nella lista rossa della IUCN.

 

Il programma fornisce dettagliate informazioni sulla gestione idonea alla conservazione e all’incremento delle specie considerate ed inoltre prende in esame ulteriori 13 specie, che la Regione Lombardia aveva già segnalato al Ministero dell'Ambiente perché ritenute degne di inclusione nell'allegato II della direttiva "habitat".

Interventi per la conservazione dell'araneofauna lombarda

A dispetto di una lodevole iniziativa tesa a individuare fra le specie di ragni lombardi quelle che più di altre possono ritenersi minacciate (Groppali & Priano, 1992), i dati attualmente disponibili non consentono di individuare con ragionevole sicurezza delle specie di ragni la cui sopravvivenza sul territorio regionale sia da considerarsi a rischio.

 

In particolare, non sussiste alcuna indicazione che sia opportuno emanare disposizioni tese ad evitare la raccolta diretta, come del resto risulta implicitamente dalla legislazione attualmente in vigore sul territorio regionale, che riguarda una sola specie di ragno inserita nell’allegato IV della “Direttiva habitat” (Direttiva n° 92/43/CEE del 21 maggio 1992), Macrothele calpeiana (famiglia Dipluridae), specie propria del Sud della Spagna ed estranea alla fauna italiana. Si tratta di un Migalomorfo di grossa taglia, e verosimilmente il suo inserimento nella lista delle specie protette è volto ad evitarne lo sfruttamento a fini commerciali come specie da terrario; un criterio del tutto analogo è senz’altro anche alla base dell’inserimento nella legislazione CITES (che peraltro riguarda l’importazione di specie animali e vegetali, e non la loro tutela sul territorio nazionale) di alcune grandi specie di migali della famiglia Theraphosidae.

 

In realtà, la raccolta sul campo di ragni andrebbe incentivata al fine di migliorare le nostre conoscenze sulla loro effettiva distribuzione, che come già detto in precedenza è a tutt’oggi nota in modo assai lacunoso. Tutte le misure da adottarsi per proteggere le popolazioni araneologiche, pertanto, dovrebbero volgersi in un’altra direzione, ed inquadrarsi in più ampi programmi di tutela degli ambienti naturali a rischio. Persino le specie almeno apparentemente più vulnerabili, come gli endemiti ipogei noti finora solo di singole grotte, corrono verosimilmente più rischi da iniziative di “valorizzazione” turistica delle grotte stesse che da qualunque altra attività umana, compresa la raccolta a scopi scientifici che, a differenza di quanto si registra per altri gruppi animali, è di fatto l’unica cui i ragni sono sottoposti.