Legislazione Comunitaria

 

La Direttiva 92/43 CEE (Direttiva Habitat) del 21 maggio 1992 è relativa alla salvaguardia della biodiversità con la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, oltre alla flora e fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri.

 

La misura forse più importante contenuta nella Direttiva Habitat è la realizzazione di una rete di siti di particolare pregio naturalistico denominati SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ovvero ZPS (Zone di Protezione Speciale),  che costituiscono la rete “Natura 2000” con la quale bisogna conservare e se possibile ripristinare gli habitat da proteggere e tutelare le specie di interesse. In Lombardia attualmente sono stati individuati e proposti 193 SIC per 224.201 ha e 66 ZPS per 300.000 ha.

 

La rete “Natura 2000” è formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione (Allegato I) e gli habitat delle specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione (Allegato II). Le specie prioritarie, individuate nell'Allegato II con un asterisco, sono le specie in pericolo per la cui conservazione l'Unione Europea ha una particolare responsabilità a causa dell’importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio europeo degli Stati membri a cui si

applica il trattato.

L'Allegato IV elenca le specie di interesse comunitario che richiedono un regime di rigorosa tutela che comprenda un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali.

 

La direttiva Habitat in Italia è stata recepita con il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nel quale gli allegati, uguali a quelli contenuti nella disposizione comunitaria, sono identificati mediante lettere, ovvero A, B, C, D, E invece di I, II, III, IV, V,  e assegna alle Regioni il compito di individuare i SIC e proteggerli, mentre per la protezione rigorosa delle specie di cui all’allegato D (IV), non prevede attualmente nessuna delega alle Regioni e nessuna sanzione e norma che regolarizzi il possesso di esemplari catturati prima dell’entrata in vigore della legge.