Riferimenti normativi

(Umberto Bressan)

 

Già nel 1939 il Regio Decreto n. 1016, “Testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia”, poneva già i Chirotteri fra le specie protette, stabilendo che fosse “sempre proibito uccidere o catturare i pipistrelli di qualsiasi specie”.

 

Oggi le norme legislative di significato nazionale riguardanti i Chirotteri sono contenute nella Legge quadro in materia di fauna e attività venatoria (L. 11 febbraio 1992, n. 157), oltre che nei documenti relativi ad alcune importanti convenzioni internazionali di cui l’Italia è Parte contraente (Convenzione di Berna, 1979; Convenzione di Bonn, 1979; Convenzione di Rio de Janeiro, 1992) e nella Direttiva comunitaria 92/43/CEE.

 

Inoltre in quanto componente ambientale, ai Chirotteri possono inoltre applicarsi le prescrizioni della normativa nazionale in materia di danno ambientale (L. 8 luglio 1986, n. 349). Sempre a questo proposito la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (della quale si dovrà dare attuazione entro il 30/04/2007) concernente la responsabilità ambientale nei termini di prevenzione e riparazione del danno ambientale si applica anche ai Chirotteri poiché interessa le specie negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE, nonché gli habitat delle specie dell’allegato II, i siti di riproduzione e i luoghi di riposo delle specie dell’allegato IV e gli habitat naturali dell’allegato I della stessa Direttiva, fra i quali vi sono ambienti che rivestono ruoli ecologici importantissimi per la chirotterofauna.

 

A livello regionale 20 delle 25 specie di Chirotteri considerati sono ritenuti di interesse prioritario per la conservazione ai sensi del DGR n. 4345 del 20 aprile 2001 “Approvazione del Programma Regionale per gli Interventi di Conservazione e Gestione della Fauna Selvatica e del “Protocollo di Attività per gli Interventi di Reintroduzione di Specie Faunistiche nelle Aree Protette della Regione Lombardia”.

 

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”

Si tratta dell’attuale legge quadro in materia di protezione della fauna; non reca disposizioni esplicitamente riferite ai Chirotteri, ma tuttavia ad essi applicabili poiché i Chirotteri fanno genericamente parte della fauna oggetto della tutela della legge, o poiché comprendono specie citate nell’ambito di normative internazionali. In quanto specie di Mammiferi “dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale” (art. 2, comma 1) e trattandosi di specie diverse da quelle non tutelate dalla legge stessa (art. 2, comma 2) e diverse da quelle cacciabili (art. 18), ai Chirotteri si applicano le seguenti disposizioni di tutela (art. 21, comma 1; art. 30, comma 1):

 

 

Convenzione di Bonn e Bat agreement

La “Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica” (Bonn, 23 giugno 1979), fra le cui Parti contraenti vi è la Comunità Europea (Decisione 82/461/CEE), è stata resa esecutiva in Italia dalla Legge del 25 gennaio 1983, n. 42. Tadarida teniotis (con riferimento al suo areale complessivo) e le popolazioni europee delle specie migratrici appartenenti alle famiglie Rhinolophidae e Vespertilionidae, originariamente non inseriti negli allegati, sono stati introdotti nell’Allegato II in tempi successivi.

Obiettivo della Convenzione è la conservazione, su scala mondiale, delle specie migratrici, definite come entità delle quali nuclei demografici importanti abbandonano “periodicamente o in modo prevedibile uno o più confini di giurisdizione nazionale”.

Nell’Allegato II sono elencate le specie migratrici considerate in precario stato di conservazione, per la cui tutela le Parti contraenti s’impegnano a concludere accordi ai fini di conservazione e gestione. Con riferimento ai Chirotteri, il 4 dicembre 1991 è stato stipulato a Londra un “Accordo sulla conservazione dei Chirotteri in Europa”. Successivamente è stato variato il titolo in “Accordo sulla conservazione delle popolazioni di Chirotteri europei” ed è spesso citato come Bat agreement.

 

Il Bat agreement non si limita a considerare le specie migratrici, riconoscendo pari esigenza di tutela alle specie non migratrici, giacché sono sottoposte alle stesso tipo di minacce e spesso condividono i siti di rifugio con le prime.

 

Attualmente costituiscono oggetto del Bat agreement le specie di Chirotteri conosciute per la fauna europea ad eccezione delle entità esclusive della Macaronesia. Esse sono esplicitamente elencate in un allegato (Allegato 1 dell’Accordo) che è già stato oggetto di aggiornamenti, principalmente legati al recepimento delle nuove acquisizioni in campo sistematico. L’Accordo è diventato operativo nel 1994, quando è stato ratificato da una prima serie di nazioni. L’Italia ha ratificato recentemente l’Accordo con Legge del 27 maggio 2005 n. 104.


Ogni Parte contraente deve (art. III):

 

Disposizioni di tutela più dettagliate, relative agli aspetti citati, sono enunciate in un Action plan e nelle Risoluzioni concordate dall’Assemblea delle Parti aderenti all’Accordo.

Convenzione di Berna

La “Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa” (Berna, 19 settembre 1979), fra le cui Parti contraenti vi è la Comunità Europea (Decisione 82/72/CEE), è stata resa esecutiva in Italia dalla Legge del 5 agosto 1981, n. 503.

 

Nell’ambito dell’Allegato II della Convenzione (“Specie di fauna rigorosamente protette”) sono citate tutte le specie di Chirotteri presenti in Europa, ad eccezione di Pipistrellus pipistrellus. Con riferimento ad esse, alle Parti contraenti è richiesto di adottare i provvedimenti legislativi e regolamentari necessari alla tutela degli habitat (art. 4, comma 1), ponendo particolare attenzione, nel caso delle specie migratrici, alla protezione delle “aree di svernamento”, “alimentazione” e “riproduzione” (art. 4, comma 3). Per le specie dell’Allegato II è fatto inoltre divieto di (art. 6, lettere a, b, c, e):

 

 

Pipistrellus pipistrellus viene citato nell’Allegato III (“Specie di fauna protette”), che include le specie che vanno tutelate attraverso il divieto temporaneo o locale di sfruttamento e la regolamentazione di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di esemplari vivi o morti (art. 7). Per questa e per le altre specie di Chirotteri, nel caso di deroghe ai divieti menzionati, è vietato il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, o che determinino localmente la scomparsa il disturbo delle specie (art. 8).

Il Comitato permanente ha il compito di “fornire Raccomandazioni alle Parti contraenti circa le misure da adottare per l’attuazione della Convenzione” (art. 14). Il Comitato ha prodotto varie  raccomandazioni che hanno rilevanza per i Chirotteri. In particolare, nella Raccomandazione n. 43 (1995) “sulla conservazione dei Mammiferi minacciati in Europa”, si invitano le Parti contraenti a considerare l’adozione di Action Plan o l’implementazione di eventuali piani preesistenti, al fine della conservazione delle specie elencate nell’Allegato A del documento, fra le quali compaiono i seguenti Chirotteri:Rhinolophus euryale, R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, Myotis blythii, M. emarginatus, M. myotis e Miniopterus schreibersii (quest’ultima specie con esclusivo riferimento alle popolazioni presenti in Russia). Tutte le altre specie di Chirotteri sono citate nell’Allegato B del documento e per esse si raccomanda alle Parti di valutare, attraverso programmi di monitoraggio volti a verificarne lo status di conservazione, la necessità di produrre analoghi Action Plan.

 

In seguito alla pubblicazione da parte del Consiglio d’Europa di due Action Plan relativi alla conservazione sul territorio europeo di Rhinolophus ferrumequinum e Myotis dasycneme, il Comitato permanente ha emanato le Raccomandazioni n. 72 (1999) e n. 73 (1999), affinché le Parti contraenti tengano conto di tali strumenti nell’eventuale stesura o implementazione dei piani nazionali circa tali specie. La Raccomandazione n. 36 (1992) “sulla conservazione degli habitat ipogei” interessa in modo particolare i Chirotteri; essa invita le Parti contraenti ad inventariare gli ambienti ipogei di alto valore biologico presenti nei rispettivi territori nazionali e ad adottare per essi misure di protezione e gestione (finalizzata al ripristino di condizioni di maggior naturalità). In tale quadro viene fatto esplicito riferimento ai rifugi, invernali ed estivi, utilizzati dai Chirotteri, sia di tipo naturale (grotte, caverne), sia artificiale (miniere, cave), nonché alle misure per ridurre il disturbo antropico al loro interno (apposizione di barriere fisiche, idonee al passaggio dei Chirotteri, presso le aperture).

 

Direttiva 92/43/CEE e D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - “Direttiva Habitat”

La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/92 “relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata “Direttiva Habitat”, è attuata dall’Italia, in via regolamentare, col D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, modificato e integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120. La successiva Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997 (che ha approvato un aggiornamento degli Allegati I e II), recepita con Decreto 20 gennaio 1999 del Ministero dell’Ambiente, non ha apportato comunque alcuna variazione per quanto riguarda i Chirotteri.

Tutte le specie di Chirotteri, in quanto citate nell’Allegato IV della Direttiva (Allegato D del D.P.R. n. 357/97), devono essere considerate “entità di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”. Relativamente ad esse, è fatto divieto di (D.P.R. n. 357/97, art. 8, comma 1 e 2):

 

 

Oltre alla tutela che discende dall’applicazione delle disposizioni citate, per 13 delle specie della chirotterofauna europea, individuate nell’Allegato II della Direttiva (Allegato B del D.P.R. n. 357/97) - Rhinolophus blasii, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus mehelyi, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis dasycneme, Myotis emarginatus, Myotis myotis - viene sancita l’esigenza della tutela attraverso la designazione di Zone Speciali di Conservazione (D.P.R. n. 357/97, art. 3). Poiché molte specie di Chirotteri utilizzano spesso ambienti artificiali (quali edifici e miniere) nell’ambito dei propri cicli biologici, si sottolinea come la Direttiva non richiede che tali aree siano ambienti naturali. La definizione di “habitat di una specie”, riportata nella normativa, genericamente recita: “ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico” (D.P.R. n. 357/97, art. 2, lettera f ). Pertanto anche un sito pienamente artificiale, ad esempio il vano di un edificio che ospita un’importante colonia riproduttiva, può essere proposto come Sito di Importanza Comunitaria.

 

Convenzione di Rio de Janeiro

La Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, è stata approvata a nome della Comunità Europea con la Decisione del Consiglio 93/626/CEE e resa esecutiva in Italia dalla Legge del 14 febbraio 1994, n. 124. Fra i principali obiettivi della Convenzione vi è la conservazione della diversità biologica e, a tal fine, le Parti contraenti sono chiamate a elaborare o adattare, se già esistenti, strategie, piani o programmi nazionali. La Convenzione non è corredata da elenchi di specie da considerare, ma precisa le caratteristiche che consentono l’identificazione di tali specie, citando fra di esse lo status di entità minacciate (Allegato I). Conseguentemente, i Chirotteri devono essere considerati componente ambientale verso cui indirizzare le misure di conservazione e gestione auspicate dalla Convenzione.

 

Legge 8 luglio 1986, n. 349

Le prescrizioni di tutela degli habitat e dei siti di rifugio utilizzati dai Chirotteri, sancite in varie normative, non sono accompagnate, nell’ambito delle stesse leggi, da sanzioni ad esse esplicitamente riferite. Tuttavia la tutela dei Chirotteri può venire attualmente integrata con la norma relativa al “danno ambientale”, di cui all’art. 18 della L. 349/86, “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”. Essa indica infatti: “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.